Prot. n 17851
Milano, 14 novembre 2005
Allegati: n 1
AI DIRIGENTI DEI CSA
AI DIRIGENTI SCOLASTICI
DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO
DELLA LOMBARDIA
1. I riferimenti normativi: periodo di prova, anno di formazione
Il primo periodo di servizio (periodo di prova/anno
di formazione) è regolato
dall’articolo 18 (co. 1, p.f) del CCNL 4/8/95 che prevede l’indicazione
della durata del periodo di prova nel contratto individuale del personale
a tempo indeterminato. Le azioni vanno pertanto ricondotte alla nota ministeriale
prot n. 39/segr.dir.pers. del 28-05-01 che stabilisce che i docenti neo assunti
a tempo indeterminato si riferiscono a due categorie:
• docenti vincitori di concorso assunti in base al DL. N. 16 del 19-02-02;
• docenti provenienti dalle graduatorie permanenti aggiornate ai sensi
del DDG del 21-04-04.
L’anno di formazione è disciplinato dall’art. 440 del
D.Lgs n. 297/94 (Testo Unico); nel comma 2 si dispone che il periodo di prova
abbia inizio con l’anno scolastico dal quale decorrono le nomine e
termini con la fine delle lezioni e che per la sua validità sia richiesto
il servizio minimo di 180 giorni.
L’art. 438 del D.Lgs n. 297/94 (Testo Unico) dispone che la prova abbia
la durata di un anno scolastico, riconducendo a ciò anche i periodi
successivi al termine delle lezioni (membro interno e esterno in commissioni
di esami di maturità) i cui periodi sono utili alla prova (1).
Per i docenti in periodo di prova, assunti a tempo indeterminato dopo il
ventesimo giorno dall’inizio dell’anno scolastico, quindi obbligati
a raggiungere la sede definitiva solo all’inizio dell’anno successivo,
l’anno in corso sarà valido, ai fini della prova, se prestato
nella cattedra o posto per il quale la nomina è stata conseguita o
anche per l’insegnamento in materie affini: in tal caso si considerano
utili ai fini del superamento del periodo di prova anche le supplenze prestate
dall’inizio dell’anno scolastico corrente sino al momento dell’assunzione
a tempo indeterminato “in prova”.
Qualora il servizio sia stato prestato in posto o classe di concorso diversi
da quello per cui si è stati nominati in ruolo, tale servizio non
può essere valutato ai fini del superamento del periodo di prova;
in tal caso è valida solo la retrodatazione degli effetti giuridici
ed economici del servizio, ma non vi è il riconoscimento ai fini specifici
del superamento del periodo di prova, che rimane subordinato all’effettivo
insegnamento nel posto o cattedra corrispondente a quello assegnato in sede
di nomina in ruolo (nota 39 segr.dir.pers/01).
In caso di prestazione di servizio per almeno 180 giorni nell’anno
scolastico, la data in cui al docente spetta la conferma coincide con il
primo giorno dell’anno scolastico successivo, dal momento che la durata
del periodo di prova è un anno scolastico, mentre i 180 giorni ne
rappresentano un requisito di validità. Per coloro che non hanno completato
i 180 giorni la formazione sarà rinviata all’anno scolastico
successivo.
La conferma dell’assunzione a tempo indeterminato si consegue con il
superamento positivo del periodo di prova e dell’anno di formazione,
dopo aver prestato i 180 giorni prescritti di servizio nell’anno scolastico senza
dar luogo a comportamenti negativi ai fini della prova stessa. Al termine
dell’anno di formazione i docenti discutono una relazione sulle esperienze
e sulle attività svolta con il comitato per la valutazione del servizio.
In caso di prestazione di servizio per almeno 180 giorni nell’anno
scolastico, la data in cui al docente spetta la conferma coincide con il
primo giorno dell’anno scolastico successivo, dal momento che la durata
del periodo di prova è un anno scolastico, mentre i 180 giorni
ne rappresentano un requisito di validità.
2. L’anno di formazione: le attività di formazione in presenza e a distanza
A gennaio 2006 si avvierà la formazione per gli oltre 7000 docenti
(comprensivi dei docenti di IRC) neoassunti nel corrente anno scolastico
per la Lombardia.
Il Dipartimento per l’istruzione del MIUR ha confermato all’Istituto
Nazionale di Documentazione per l’Innovazione e la Ricerca Educativa – INDIRE
- di Firenze l’incarico di gestione dell’ambiente di apprendimento
specifico PUNTOEDU destinato al personale docente immesso in ruolo nel corrente
anno scolastico.
L’impianto strutturale ed organizzativo delle attività formative
previste per i
neoassunti assume i profili e le modalità del modello e-learning
integrato già utilizzato nell’anno scolastico 2001-2002 in occasione della
precedente assunzione in ruolo di circa 62.000 docenti e degli anni successivi.
Il modello, all’epoca sperimentale, si è consolidato attraverso
l’esperienza delle iniziative a sostegno del D.M. n°100/02 e D.M.
n.61/03 e dei processi di innovazione, di cui al D.L.vo n.59/04.
Esso rappresenta la modalità più rispondente all’esigenza
di offrire un progetto formativo unitario e allo stesso tempo adeguato alle
domande formative dei docenti.
In effetti il modello e-learning integrato consente di avvalersi di materiali
di approfondimento sugli snodi caratterizzanti il processo di innovazione
in atto, di partecipare – anche in maniera interattiva – a momenti
di confronto e di dibattito tra pari (forum moderati da esperti) e di contribuire
all’implementazione delle esperienze didattiche (laboratori di esperienze).
Nel modello assume particolare rilevanza la funzione dell’e-tutor che
deve possedere competenze comunicativo-relazionali, metodologico-didattiche,
informatiche e di coordinamento insieme a quelle più strettamente
professionali:
- essere in grado di lavorare in rete con le scuole
- saper riflettere sulla pratica didattica
- saper documentare
- saper apprendere dal contesto organizzativo della scuola
La funzione richiesta sarà di affiancamento all’attività di
servizio dei docenti in formazione e privilegerà gli aspetti di programmazione
educativo-didattica, di progettazione, di predisposizione di strumenti di
verifica e valutazione, di facilitazione di rapporti interni e esterni all’istituzione
scolastica, favorendo l’approfondimento e il collegamento dell’esperienza
didattica e di istituto con l’offerta formativa disponibile on-line.
Il percorso formativo delineato è, pertanto, quello della ricerca-azione
con continui rinvii all’attività di servizio, al fine di consentire
al docente in formazione di acquisire strumenti e metodi per autovalutarsi,
aggiornarsi e misurarsi con i bisogni degli alunni e del territorio in uno
stile di insegnamento progressivamente incentrato sulla personalizzazione
dei percorsi formativi.
A livello di singola istituzione scolastica o di reti di scuole, la formazione
terrà conto delle competenze possedute dagli insegnanti, delle domande
formative da soddisfare, ma anche dei bisogni didattico-organizzativi delle
scuole. E’ importante, a tale riguardo, che il contesto organizzativo
assuma il valore aggiunto dell’apprendimento acquisito dal singolo
docente in formazione e tenda a favorire la coniugazione tra l’agire
concreto, legato ai compiti e alle responsabilità dell’insegnante
in formazione, e lo sviluppo di un’attitudine permanente alla riflessività (nota
uff. IV -Prot. n. 447 Roma, 21 marzo 2000).
La formazione e-learning prevede la partecipazione del corsiste a 40 ore
di formazione: per 25 ore a distanza, calcolate secondo le modalità “convenzionali” previste
dal modello INDIRE; per 15 ore in presenza, suddivise in 4-5 incontri per
gruppi di 20-25 docenti, anche provenienti dai diversi cicli scolastici e
ordini di scuola purché gravitanti nello stesso ambito territoriale.
Il coordinamento e la direzione di ciascun corso è affidata ad un
Dirigente scolastico che ha compiti amministrativo-gestionali ed ha la responsabilità dell’attestazione
finale delle ore di formazione.
L’e-tutor dovrà essere individuato, preferibilmente, tra coloro
già coinvolti in esperienze pregresse di formazione secondo il modello
e-learning integrato.
3. Adempimenti
Al fine di organizzare i corsi di formazione sono necessarie operazioni
preliminari:
- la ricognizione degli iscritti
- l’accertamento degli effettivi frequentanti
- l’individuazione degli e-tutor e il relativo inserimento in piattaforma
Le operazioni indicate dovranno essere completate entro
il 20 dicembre 2005.
Poiché i soggetti coinvolti nell’anno di formazione sono molteplici,
con funzioni e azioni diversificate, è opportuno ripercorrere gli
adempimenti di ognuno di essi e l’organizzazione dei tempi e delle
procedure.
Per l’a.s. 2005/06 il piano organizzativo in cui si definiscono i compiti
dei soggetti coinvolti prevede:
A) Adempimenti USRL
L’ Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, in collaborazione
con i CSA, organizza l’insieme delle attività di formazione.
In particolare promuove reti di scuole, ratifica le figure di e-tutor e dei
direttori del corso, già individuati dai CSA e ne effettua l’iscrizione
alla piattaforma PUNTOEDU che sarà disponibile a partire dal gennaio
2006 all’indirizzo web http://puntoedu.indire.it/
Sarà competenza dell’USRL sovrintendere alle operazioni relative
alla rilevazione anagrafica dei docenti neo assunti, attraverso la collaborazione
dei CSA che controlleranno ed integreranno l’anagrafe dei docenti,
già predisposta a cura dell’INDIRE in base ai dati forniti dal
sistema informativo del MIUR.
B) Adempimenti dei dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche
I Dirigenti Scolastici, collegandosi alla pagina:
www.spazi.org/NEO/scheda, dal 17 novembre 2005
previo inserimento del codice meccanografico di scuola, dovranno inserire
i dati di ciascun docente in obbligo di formazione facendo attenzione ad
indicare il codice fiscale esatto (un codice fiscale scorretto impedisce
l’iscrizione in piattaforma) e un indirizzo e-mail possibilmente personale
del docente.
Si consiglia di scaricare, allo stesso indirizzo sopraindicato, il file contente
un facsimile della scheda stessa per procedere più comodamente alla
compilazione in cartaceo di tutti i dati che serviranno per l’immissione
on line.
L’immissione del codice meccanografico permetterà al sistema
di riconoscere la scuola e di precaricarne i relativi dati identificativi;
in caso si riscontrassero discrepanze o inesattezze circa tali dati si prega
di contattare via mail l’amministratore di rete che provvederà all’aggiornamento
del database.
Il docente neo immesso che intende chiedere il nulla-osta per frequentare
il corso seminariale in provincia diversa da quella di titolarità deve
darne tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico, in modo tale che
all’atto della segnalazione dei dati del docente avente diritto al
corso seminariale, la scuola di titolarità sia in grado di comunicare
all’USR l’avvenuta richiesta di nulla-osta da parte del docente.
La richiesta del nullaosta per frequentare il percorso di formazione in provincia
diversa da quella di titolarità deve essere richiesta dal diretto
interessato al CSA della provincia di appartenenza, in forma scritta, entro
il 10 dicembre 2005 (vedi allegato).
Il CSA - sentita la disponibilità della provincia di destinazione
- concede il nullaosta, dandone comunicazione all’interessato e alla
scuola di appartenenza attraverso modalità che ogni CSA definirà autonomamente.
Si invitano i Dirigenti Scolastici a comunicare la presente nota ai diretti interessati.
ALLEGATO: elenco dei referenti
CSA per la formazione dei neoassunti
IL DIRIGENTE
Giuseppina Milani
All: cs n 1
GM/vb
Rif: gmilani@istruzione.lombardia.it
(1) Per il part-time soccorre l’art. 438, comma
2, che stabilisce: “negli
istituti di istruzione secondaria ed artistica il periodo di prova del personale
docente è valido anche se prestato per un orario inferiore a quello
di cattedra”.
(2) Il tutor di scuola ha compiti di accoglienza ed accompagnamento
del docente neo assunto durante l’anno di formazione (C.M. n. 267/91).
(3) Ai
fini della conferma dell’assunzione a tempo indeterminato,
i docenti, al termine dell’anno di formazione, discutono con il comitato
per la valutazione del servizio una relazione sulle esperienze e sulle
attività svolte.
Sulla base di essa e degli elementi di valutazione forniti dal Dirigente
Scolastico, il comitato per la valutazione del servizio esprime il parere
per la conferma del contratto a tempo indeterminato.
Il Dirigente Scolastico, dopo aver raccolto tutti gli elementi di giudizio,
redige una relazione in base alla quale emetterà il decreto di conferma
in ruolo (art. 14 Legge 124/99).